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 GLOSSARIO

DATORE DI LAVORO: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nel caso dell'INFN il datore di lavoro, ai fini degli adempimenti di sicurezza, è individuato nei direttori delle strutture.

DIRIGENTE: collaboratore del datore di lavoro nell'attività organizzativa della struttura operativa, che ha il compito di attuare le disposizioni generali ricevute, coordinando anche il lavoro degli altri dipendenti.

DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE: documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione; il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

ESPERTO QUALIFICATO: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari a garantire la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite dalla legge.

ISTITUTI RELAZIONALI: attività quali informazione, formazione, consultazione ecc., già previste nel nostro ordinamento e di recente rafforzate dalle direttive europee.

LAVORATORE: personale dipendente, personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo non dipendente che, in base ad accordi e convenzioni, svolge attività presso le strutture universitarie o convenzionate ivi compresi studenti, dottorandi, specializzandi, borsisti nonché soggetti ad essi equiparati o frequentatori abituali, lavoratori a distacco.

LUOGO DI LAVORO: spazio destinato ad ospitare posti di lavoro, compreso nell'area in uso alla struttura, in cui il lavoratore può accedere per svolgere la propria attività.

MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di specifici requisiti professionali in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni.

PREPOSTO: personale dipendente incaricato di svolgere una funzione di supervisione diretta di una determinata attività.

PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: persona ovvero persone, elette o designate, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: persona, in possesso di attitudini e capacità adeguate, designata dal datore di lavoro per collaborare al processo di individuazione dei rischi e delle misure di sicurezza e salute da adottare negli ambienti di lavoro.

RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.

RISCHIO RESIDUO: livello di rischio tollerabile che risulta in ogni caso permanente in una determinata attività quando sono state pienamente adottate le norme di legge, le disposizioni regolamentari e le regole del buon senso.

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: riunione prevista all'articolo 11 del Decreto, che è indetta dal datore di lavoro almeno una volta l'anno. Partecipano alla riunione il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. E' chiamato a partecipare anche l'esperto qualificato.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

VALUTAZIONE DEI RISCHIi: procedimento di stima della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.


Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:31
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