Gravidanza
...Dei potenziali rischi su indicati verrà informato tutto il personale femminile presente in azienda, tramite comunicazione scritta e con attestazione di ricevuta, ricordando peraltro a ciascuna lavoratrice che per la tutela della salute della gestante e del nascituro è condizione necessaria che il datore di lavoro venga immediatamente informato non appena la gravidanza è accertata dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro...(DUVRI Università) Lavoro notturno delle lavoratrici gestanti e puerpere Stralcio dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dellarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93) Nota: si segnalano in particolare i seguenti articoli:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto larticolo 87 della Costituzione; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Art. 1. 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Art. 2. 2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità. Art. 3. 1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda laccesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dellarticolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia laccesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dellarticolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, lattribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Art. 4. 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dellarticolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dellarticolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con losservanza delle disposizioni delle leggi medesime. 2. Lassunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, limpresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dallaccoglienza del minore adottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, allassunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3. Art. 5. 1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui allarticolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dellarticolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione. Capo II Art. 6. 1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dellarticolo 8. 2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 3. Salva lordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui allarticolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purchè prescritte secondo le modalità ivi indicate. Art. 7. 1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dallarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nellallegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare lelenco di cui allallegato A. Art. 8. 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. Art. 11. 1. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nellambito ed agli effetti della valutazione di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allallegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dellUnione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Art. 12. 1. Qualora i risultati della valutazione di cui allarticolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè lesposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o lorario di lavoro. Art. 13. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dellUnione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con lattività svolta dalle predette lavoratrici. Art. 14. 1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per leffettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante lorario di lavoro. Art. 15. 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Capo III Art. 16. 1. È vietato adibire al lavoro le donne: 1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonchè in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. (1) (1) Comma aggiunto dallarticolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 Art. 17. 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione allavanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino allemanazione del primo decreto ministeriale, lanticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Art. 18. 1. Linosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con larresto fino a sei mesi. Art. 19. 1. Linterruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia. Art. 20. 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Art. 21. 1. Prima dellinizio del periodo di divieto di lavoro di cui allarticolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e allistituto erogatore dellindennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. Art. 22. 1. Le lavoratrici hanno diritto ad unindennità giornaliera pari all80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. Art. 23. 1. Agli effetti della determinazione della misura dellindennità, per retribuzione sintende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Art. 24. 1. Lindennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dallarticolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. Art. 25. 1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dellaccreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. Art. 26. 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. (1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 comma 452 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Art. 27. [1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dellarticolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. 2. Per ladozione e laffidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per ladozione e laffidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. 3. Lente autorizzato che ha ricevuto lincarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dellarticolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza allestero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.] (2) (2) Articolo abrogato dall'articolo 2 comma 453 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Capo IV Art. 28. Congedo di paternità (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2) 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 29. Art. 30. Art. 31. 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. (3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 comma 454 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Capo V Art. 32. 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nellambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Art. 33. 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. (3) 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui allarticolo 42, comma 1. (3) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (4) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 [Consulta le nostre schede di approfondimento sui permessi lavorativi ] Art. 34. 1. Per i periodi di congedo parentale di cui allarticolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, unindennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Lindennità è calcolata secondo quanto previsto allarticolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. Art. 35. 1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui allarticolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dellarticolo 25. Art. 36. 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. (5) Articolo così sostituito dall'articolo 2 comma 455 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Art. 37 [1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dellarticolo 36. (6) Articolo abrogato dall'articolo 2 comma 456 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Art. 38. 1. Il rifiuto, lopposizione o lostacolo allesercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Capo VI Art. 39. 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando lorario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Art. 40. 1. I periodi di riposo di cui allarticolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; Art. 41. 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dallarticolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre. Art. 42. 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica larticolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nellambito del mese. (5bis) 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. (10) 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. (10) 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. (10) 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. (10) 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora laltro genitore non ne abbia diritto. (5bis) Comma già modificato dall'articolo 24 comma 2 lettara a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (5ter) Comma così abrogato dall'articolo 24 comma 2 lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (6) comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (7) la Corte Costituzionale con Sentenza 8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel testo previgente a quello qui riportato dopo le modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 , nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. (8) La Corte Costituzionale con Sentenza 18 aprile 2007, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo previgente a quello qui riportato dopo le modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 , nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo ivi indicato. (9) La Corte Costituzionale con Sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo previgente a quello qui riportato dopo le modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 , nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. (10) Comma aggiunta dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 Art. 42-bis. 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale laltro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Leventuale dissenso deve essere motivato. Lassenso o il dissenso devono essere comunicati allinteressato entro trenta giorni dalla domanda. (9) il presente articolo è stato inserito dal comma 105 dell'articolo 3 della della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Art. 43. 1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta unindennità, a carico dellente assicuratore, pari allintero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. Lindennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti allente assicuratore. Art. 44. 1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 35, comma 2. Art. 45. 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. (11) 2. Le disposizioni di cui allarticolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità. 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore. (12) (11) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (12) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 Art. 46. 1. Linosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Capo VII Art. 47. 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Art. 48. 1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nellanzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Art. 49. 1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto allarticolo 25. Art. 50. 1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Art. 51. 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che laltro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Art. 52. 1. Il rifiuto, lopposizione o lostacolo allesercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Capo VIII Art. 53. 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dallaccertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 3. Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore cheabbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. (1) (1) Circa la locuzione "a proprio carico" si veda la Risoluzione del Ministero del lavoro del 6 febbraio 2009, n. 4 [Consulta la nostra scheda di approfondimento sul lavoro notturno] Capo IX Art. 54. 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dallinizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa lattività dellazienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Art. 55. 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dellarticolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Art. 56. 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate allinizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Capo X Art. 57. 1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari allindennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Art. 58. 1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2. Art. 59. 1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dellarticolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, semprechè non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dellattività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. Art. 60. 1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Art. 61. 1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. Art. 62. 1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. Art. 63. 1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui allarticolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dellindustria. Art. 64. 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui allarticolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Art. 65. 1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui allarticolo 17 del presente testo unico. Capo XI Art. 66. 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dellarticolo 68. Art. 67. 1. Lindennità di cui allarticolo 66 viene erogata dallINPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dallazienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dellinterruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194. Art. 68. 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dallarticolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione allanno precedente il parto. Art. 69. 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui allarticolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Capo XII Art. 70. 1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta unindennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Art. 71. 1. Lindennità di cui allarticolo 70 è corrisposta, indipendentemente dalleffettiva astensione dallattività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dallinteressata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. Art. 72. 1. Lindennità di cui allarticolo 70 spetta altresì per lingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età. Art. 73. 1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, lindennità di cui allarticolo 70 è corrisposta nella misura pari all80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70. Capo XIII Art. 74. 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dellindennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000. Art. 75. 1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per lintero nel caso in cui non beneficiano dellindennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi: Capo XIV Art. 76. 1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale. Art. 77. 1. Lautorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere lordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Capo XV Art. 78. 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente alladozione dei decreti di cui al comma 2 dellarticolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Art. 79. 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui allarticolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure: Art. 80. 1. Per il finanziamento dellassegno di maternità di cui allarticolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per lanno 1999, in lire 125 miliardi per lanno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dallanno 2001. Art. 81. 1. Lassegno di cui allarticolo 75 è posto a carico dello Stato. Art. 82. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto allassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. Art. 83. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui allarticolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Art. 84. 1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dellonere derivante dallestensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità. Capo XVI Art. 85. 1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dellarticolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: 2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari: Art. 86. 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: 3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: (1) lettera così moficata dall'errata corrige pubblcato il Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2001, n. 234 Art. 87. 1. Fino allentrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dallarticolo 86 del presente testo unico. 2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico. 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI Il divieto di cui allart. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
Allegato B ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI A. Lavoratrici gestanti di cui allart. 6 del testo unico. Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI A. Agenti. Allegato D ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 1. Cassa nazionale del notariato. |