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Le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati al fine di potenziare le proprie attività di ricerca e didattica o offrire servizi di consulenza (D.P.R 382/80 art. 66). A tal fine, lo Statuto di Ateneo (art. 71) prevede la possibilità, per i centri di gestione autonoma (CGA), di stipulare apposite convenzioni nell'ambito di attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali, in conformità agli schemi-tipo approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

 

Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:31
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