sicurezza laboratori biologici
1. Procedure di ordine generale per i laboratori con rischio biologico 2. Compendio di regole pratiche per le attività di laboratorio con rischio biologico 3. Cappe di sicurezza biologica 4. Caratteristiche strutturali - "laboratori biologici di base" 5. Laboratori con livello di biosicurezza 3 Elenco degli agenti biologici classificati - XLVI D. Lgs. 81/08 Manuale di sicurezza dei laboratori Premessa Il Titolo X del D. Lgs. 81/08, individua le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate per il rischio di esposizione ad agenti biologici, in occasione di un uso deliberato o per esposizione potenziale. In base alle Linee Guida predisposte dal Coordinamento delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL e l'Istituto Superiore di Sanità, si configura un uso deliberato di agenti biologici quando questi ultimi vengono intenzionalmente introdotti nel ciclo lavorativo per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo (materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o prodotto in un processo lavorativo, ancorché parziale). Nelle università, le principali attività lavorative comportanti uso deliberato di agenti biologici, sono:
Si configura, invece, una esposizione potenziale ad agenti biologici quando la presenza di questi ultimi ha un carattere di epifenomeno indesiderato, ma inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto del lavoro. Nelle università, le principali attività lavorative comportanti esposizione potenziale, sono:
Gestione della salute e della sicurezzaNel sistema di gestione della salute e sicurezza, definito anche in considerazione del decreto ministeriale 05/08/1998 n°363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni", con il quale il legislatore ha individuato la figura dei responsabili dell'attività didattica e di ricerca e i relativi compiti, i responsabili di laboratorio di tutte le strutture (compresi gli stabulari e i locali annessi: sala prelievi, necroscopie, etc.), nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, assolvono agli obblighi di cui al decreto rettorale n.191296 del 26/02/99; in particolare, devono attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, adottare idonee misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, assicurando, nel contempo, la preventiva e completa informazione al direttore della struttura di appartenenza. Quest'ultimo assolve agli obblighi di cui al su citato decreto rettorale, in particolare:
Al fine di fornire utili indicazioni per ottemperare agli obblighi di legge, attenendosi alle precauzioni universali del CDC (Center of Disease Control), alle disposizioni contenute nel D.M. 28 settembre 1990 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private", alle "Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da HIV", ai manuali di biosicurezza in laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità e avendo presente che, per il rischio di natura biologica, l'unica azione efficace per un suo contenimento, risulta essere la riduzione al più basso livello possibile della contaminazione ambientale e dell'entità dell'esposizione individuale, sono stati predisposti i seguenti documenti in merito: Per i laboratori ove le attività prevedono l'utilizzo di cappe chimiche e/o di bombole di gas in pressione, altresì, la manipolazione di sostanze pericolose, si rimanda ai seguenti documenti. Indicazioni per l'uso in sicurezza delle cappe chimiche
Indicazioni per l'uso in sicurezza di bombole di gas in pressione
Indicazioni sullo stoccaggio delle sostanze pericolose
Norme generali per l'utilizzo di liquidi criogenici
1. Procedure di ordine generale per i laboratori con rischio biologicoIn ogni laboratorio dove le attività lavorative possono comportare esposizione ad agenti biologici o a materiali biologici potenzialmente infettanti, è necessario: 1.1 stabilire, sulla base delle procedure di buona pratica microbiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili allo stato dell'arte medica, le misure di contenimento per ogni fase lavorativa, adottando procedure ottimizzate di sicurezza proporzionate alla pericolosità degli agenti biologici utilizzati o alla potenziale contaminazione relativa alla tipologia di materiale biologico presente;
1.6 assicurare a tutti i frequentatori mezzi, presidi, e materiali per l’attuazione delle norme di protezione dal contagio; 2. Compendio di regole pratiche per le attività di laboratorio con rischio biologico2.1 Considerare tutti i campioni clinici, i liquidi biologici (oltre al sangue, liquido seminale, secrezioni vaginali, liquidi cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico; altresì, feci, secrezioni nasali, sudore, lacrime, urine e vomito, quando contengono sangue in quantità visibile) e i tessuti provenienti da esseri umani o da animali di laboratorio inoculati o infetti, come potenziali portatori di agenti patogeni. Figura 1 2.6 Nei laboratori è vietato mangiare, bere, fumare, masticare gomma, conservare cibo, truccarsi, portare anelli e bracciali. I capelli, se lunghi, vanno raccolti dietro il capo. E' sconsigliato l'uso di lenti a contatto.
2.9 Su ognuno dei contenitori che devono essere conservati nei frigoriferi o nei congelatori, deve essere indicato, in modo indelebile, il nome scientifico dei materiali contenuti, il nominativo dell'operatore che li ha riposti e la data. I contenitori di materiali non identificabili devono essere smaltiti secondo le procedure previste per la gestione dei rifiuti speciali. 2.20 Protezione personale:
2.21 Movimentazione e trasporto di campioni diagnostici o di materiale potenzialmente infetto Ricevimento dei campioni - Le strutture che ricevono campioni di cui al precedente punto 2.1, devono:
in assenza delle suddette caratteristiche, i campioni devono essere respinti. Il personale addetto alla ricezione deve porre i campioni ancora imballati su vassoi di materiale autoclavabile e resistente ai disinfettanti chimici, quindi, consegnarli ai responsabili di laboratorio o a persona da loro delegata. Apertura dei campioni Trasporto all'interno del laboratorio 2.22 Procedure in caso di incidenti ed emergenza
Fermo restando che il materiale infetto e le diverse colture di agenti biologici patogeni, devono essere conservati in contenitori a tenuta e ignifughi, in caso di emergenza (sviluppo di incendio, allagamento, ecc.) con ricorso a soccorsi esterni (VV.FF., Pronto Soccorso, Protezione Civile, ecc.), il responsabile del laboratorio coinvolto dall'evento o, qualora sia interessata tutta la struttura, il direttore o persona da lui delegata, deve, se possibile, accompagnare il personale degli enti esterni di soccorso, in ogni caso, fornire adeguate informazioni sui potenziali rischi presenti. 3. Cappe di sicurezza biologicaNelle attività di laboratorio con manipolazione di materiale potenzialmente infetto o infetto, generazione di aerosol infetti, rischio di infezioni per via aerea, assume un ruolo rilevante, nella prevenzione della eventuale contaminazione dell'operatore, il corretto utilizzo delle cappe di sicurezza biologica ("biohazard"), attrezzatura di contenimento fisico primario. 3.1 Cappe di sicurezza biologica di Classe ILe cappe di Classe I (Figura 8) garantiscono la protezione dell’operatore tramite un flusso d'aria aspirato da un'apertura frontale, senza prefiltro. L'aria, una volta attraversata la superficie di lavoro, non viene mandata in circolo, ma espulsa all'esterno dopo filtrazione HEPA. Le cappe sono in grado di proteggere l'operatore dalla contaminazione (agenti biologici con basso rischio di infezione), ma non proteggono i campioni da una eventuale contaminazione esterna. Figura 8: Schema cappe di sicurezza biologica di Classe I 3.2 Cappe di sicurezza biologica di Classe IISono cappe con apertura frontale, attraverso la quale viene immesso un flusso d'aria che viene aspirato sotto il piano di lavoro, filtrato, messo in circolo dall'alto verso il basso (flusso laminare verticale di aria sterile, "barriera" tra l'interno della cabina e l'operatore), quindi, espulso all'esterno dopo filtrazione.
Le cappe di Classe II assicurano un buon compromesso di protezione campione-operatore-ambiente.
3.3 Cappe di sicurezza biologica di Classe IIILe cappe di Classe III (Figura 11), sono dei "glove box" ermeticamente chiusi. L'aria in ingresso viene immessa attraverso un filtro HEPA sul piano di lavoro, quindi, espulsa attraverso un sistema a doppio filtro HEPA, assicurando all’ambiente interno una pressione negativa.
3.4 Principali caratteristiche tecniche delle cappe di sicurezzaLe cappe possono essere costituite, in relazione all’utilizzo previsto, da materiali vari:
3.5 Corretto uso delle cappeE' fondamentale, per la tutela della salute dell'operatore e la protezione dei campioni da contaminazioni, conoscere il principio di funzionamento della cappa in uso e le tecniche di buona prassi che devono essere adottate all'interno della stessa. Quindi, è indispensabile, prima dell'uso, la lettura del manuale in dotazione all'apparecchiatura e la definizione dei protocolli operativi delle singole fasi di lavorazione.
4. Caratteristiche strutturali - "laboratori biologici di base"Fermo restando che, in considerazione del gruppo di appartenenza degli agenti biologici presenti, per uso deliberato o per esposizione potenziale, i laboratori devono garantire le misure e i livelli di contenimento di cui all'Allegato XLVII del D. Lgs. 81/08, di seguito, si richiamano alcune caratteristiche strutturali per "laboratori di base", dove vi è uso di materiali con possibile contaminazione da agenti patogeni per l'uomo. 4.1 Devono essere assicurati spazi interni tali da garantire gli spostamenti e le attività in sicurezza, evitando possibili scontri accidentali contro le apparecchiature o tra gli operatori. 5. Laboratori con livello di biosicurezza 3Il laboratorio con livello di biosicurezza 3 è adeguato al lavoro con agenti biologici appartenenti al gruppo 3, di cui all'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08. Per ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, il rischio di contaminazione, fermo restando che devono essere adottati le misure e i livelli di contenimento di cui all'Allegato XLVII del su citato decreto legislativo, di seguito si forniscono alcune regole pratiche e indicazioni sulle caratteristiche strutturali, aggiuntive a quelle relative ai laboratori biologici "di base". 5.1 Regole pratiche
5.2 Caratteristiche strutturali dei laboratori
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